La tredicesima viene maturata durante i mesi in cui si svolge attività lavorativa. Ne hanno diritto i caregivers durante il periodo di congedo 104? Scopriamolo.
I lavoratori disabili gravi e i loro caregivers hanno diritto ad una serie di agevolazioni lavorative, tra cui il congedo straordinario.
Si tratta di un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di 2 anni, che spetta ai dipendenti (sia pubblici sia privati) che assistono il coniuge o un familiare affetto da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Durante la fruizione del beneficio, dunque, il lavoratore percepisce un’indennità, erogata dall’INPS, pari all’importo dell’ultima retribuzione percepita.
Ma uno dei dubbi più diffusi tra i beneficiari del congedo è la possibilità di maturare i ratei per la tredicesima.
La risposta, purtroppo, è negativa. Di conseguenza, nel mese di dicembre, quando verrà erogata la mensilità aggiuntiva, il suo ammontare verrà calcolato solo tenendo conto dei mesi duranti i quali è stata effettivamente svolta attività lavorativa.
Ad esempio, se un dipendente ha lavorato fino ad agosto e, poi, da settembre a dicembre, è stato in congedo straordinario, la tredicesima spettante prenderà in considerazione solo i mesi da gennaio ad agosto. Per gli altri quattro mesi, dunque, non maturano i ratei di tredicesima.
Se, dunque, si percepisce uno stipendio lordo mensile di 2.500 euro, per capire a quanto ammonta la tredicesima nei mesi durante i quali ha lavorato, bisogna moltiplicare 2.500 euro per gli otto mesi (da gennaio ad agosto) e, poi, dividere tutto per 12 mesi.
Nel mese di dicembre, dunque, il dipendente avrà diritto a una mensilità aggiuntiva di 1.666 euro lordi. Se, invece, avesse lavorato per tutti i 12 mesi, senza fruire del congedo, avrebbe ricevuto la tredicesima a importo pieno.
Indennità per congedo straordinario: la tredicesima viene calcolata?
Quanto appena specificato vale anche per il calcolo dell’indennità erogata durante il periodo di congedo. Dalla retribuzione, infatti, rimangono esclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima.
Ai sensi del comma 5-ter della Legge n. 151 del 2001, il dipendente in congedo ha diritto ad un’indennità pari alle voci fisse e continuative dello stipendio. Tra di esse, non compaiono la tredicesima e la quattordicesima mensilità, che sono, invece, voci variabili della busta paga.
A sostegno di tale regola c’è la sentenza n. 5313 del 6 giugno 2022 del Tribunale di Roma, che specifica come l’importo dell’indennità per il congedo 104 deve riferirsi solo alle voci fisse e continuative della paga, ad esclusione delle mensilità supplementari, come la tredicesima.