Il pagamento IMU non sempre è dovuto, il Dipartimento Finanze MEF precisa quali sono gli immobili esenti

Importanti conclusioni nella risoluzione del 16 novembre, in tema di fabbricati non obbligati al pagamento IMU. I vari dettagli da considerare.

Com’è noto, l’IMU, sigla di Imposta Municipale Propria, consiste nel tributo lanciato dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011. Esso si versa a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Attivo dal gennaio 2012, fino al 2013 è stato applicato anche sull’abitazione principale.

Imu anche sugli immobili inagibili?

Imu anche sugli immobili inagibili? – InformazioneOggi.it

Ebbene, proprio in tema di IMU, il Dipartimento Finanze del MEF ha recentemente affermato che i fabbricati inagibili sono esenti dal pagamento dell’imposta in oggetto. Di riferimento è la risoluzione n. 4/DF del 16 novembre scorso. Vediamo qualche dettaglio in proposito.

IMU su immobili diroccati: i chiarimenti nella risoluzione del Dipartimento Finanze del MEF

L’IMU ha generato nel tempo dubbi e domande relative agli obblighi di pagamento. Ma da oggi, almeno per ciò che riguarda i fabbricati diroccati / inagibili, o cd. collabenti, scatta – senza ombra di dubbio – l’esenzione IMU.

In sostanza, se un Comune chiede il pagamento dell’IMU per fabbricati fatiscenti e ruderi, perché a suo dire sarebbero da considerarsi terreni edificabili, il Dipartimento Finanze del MEF ha risposto che la pretesa del pagamento dell’imposta è da ritenersi infondata.

In particolare la risoluzione indica che detti immobili:

  • essendo nel Catasto Edilizio Urbano o Fabbricati nella categoria F/2, vale a dire immobili diroccati e ruderi con un alto livello di degrado, da cui scaturisce l’assenza di autonomia funzionale e l’incapacità di produrre reddito,
  • sono a tutti gli effetti “fabbricati”.

Ma attenzione: il fatto che siano “privi di rendita” li conduce ad essere esonerati dal versamento IMU. Proprio quest’ultima circostanza, infatti, fa sì che non possano essere ritenuti fabbricati imponibili ai fini Imu, in quanto l’imposta per legge vale solo per i fabbricati caratterizzati da “attribuzione di rendita catastale”.

In altre parole, detti immobili fatiscenti, proprio perché sono e rimangono “fabbricati”, non possono essere definiti in modo differente, come vorrebbero invece quei Comuni che li assimilano ai “terreni edificabili”. E, conseguentemente, vorrebbero far pagare l’imposta IMU su essi.

Pagamento IMU immobili fatiscenti: la Cassazione è dello stesso avviso

Su questa linea anche alcune sentenze della Cassazione, citate dal MEF. Tra esse, ad es. l’ordinanza 28581/2020 ribadisce che il fabbricato diroccato, oltre a non essere tassabile ai fini IMU come fabbricato poiché senza rendita, non lo è neppure a titolo di area edificabile, tranne la situazione per cui l’eventuale demolizione vada a restituire autonomia all’area fabbricabile.

Soltanto da allora detta area sarebbe oggetto di imposizione IMU, fino al subentro della imposta sul fabbricato riedificato. Ecco perché i tecnici del Dipartimento Finanze si accodano alla giurisprudenza che afferma sia un errore considerarli “terreni edificabili”.

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