Come funziona la donazione con riserva di proprietà? La legge sul punto e i principali diritti di donante e donatario.
I rapporti tra privati cittadini si reggono, com’è noto, sulle regole del diritto civile. Successioni, divorzi, assunzioni nel lavoro e quant’altro: sono tutti procedimenti strutturati dalla legge secondo specifiche prescrizioni e/o raccomandazioni.
Ebbene, tra essi vi è anche la cosiddetta donazione, un istituto giuridico tra i più importanti e mirato all’arricchimento di una persona da parte del donante che, per il gesto – volontario e di mera generosità – non riceverà nulla in cambio.
Tecnicamente il Codice Civile stabilisce che la donazione è un negozio giuridico con cui una parte, il donante, in modo del tutto intenzionale e senza influenze esterne, arricchisce l’altra – il donatario – disponendo di un proprio diritto – o obbligandosi a disporne – senza percepire il corrispettivo.
In questo quadro, ci sono alcune norme di dettaglio o attinenti a particolari situazioni: ad es. come funziona la cd. donazione con riserva di usufrutto? Di seguito lo scopriremo, facendo luce su un’ipotesi pratica nient’affatto rara. I dettagli.
Donazione con riserva di usufrutto: che cos’è
Nella realtà pratica dei trasferimenti di immobili, la donazione con riserva di usufrutto si definisce in questi termini:
- è un contratto che permette al donante di trasferire la proprietà di un suo immobile,
- conservando tuttavia per sé il diritto di usufrutto.
Di fatto con questa donazione il trasferimento della proprietà sussiste, ma condizionato – in quanto il donante potrà comunque utilizzare l’immobile per abitarlo e concederlo in affitto ad un inquilino, incassando i relativi canoni. E ciò, appunto, pur con la titolarità della proprietà ormai trasferita ad una terza persona.
In questi casi, si dice dunque che il donatario non ottiene la piena proprietà del bene ma la “nuda proprietà” , vale a dire una proprietà circoscritta perché condizionata dal rispetto dell’uso altrui del bene immobile.
La disciplina della donazione con riserva di usufrutto
La particolare donazione è regolata dall’art. 796 del Codice civile. L’articolo si riferisce all’usufrutto, ma si estende anche a differenti diritti reali minori, come ad es. il diritto di abitazione. Per legge l’atto di donazione deve indicare la durata dell’usufrutto, che – infatti – può essere limitata nel tempo secondo una scadenza precisa, oppure durare fino alla morte dell’usufruttuario/donante.
Differenza con donazione ‘ordinaria’: chiarimenti
La donazione con riserva di usufrutto è diversa dalla donazione classica, perché quest’ultima prevede il trasferimento tout court della proprietà di un bene, ad esempio un’abitazione o un terreno. Di fatto il donante si spoglia completamente del bene e non può più revocare la donazione (tranne i casi di ingratitudine o di sopravvenienza del primo figlio).
I vantaggi della riserva di usufrutto
I casi pratici in cui la riserva di usufrutto può operare non sono pochi. Se il donante vuol sì intestare la proprietà dell’immobile a un’altra persona (tipicamente potrebbe essere il figlio o la figlia), ma restando nell’immobile vita natural durante, può farlo proprio con la donazione con riserva di usufrutto.
Per questa via, infatti, il donante trasferisce al donatario solo la nuda proprietà, mentre mantiene per sé l’usufrutto su cui ha appunto ‘riserva’.