Il canone Rai non è sempre dovuto: bisogna controllare la data prima di pagare

La Corte di Cassazione ha chiarito se e quando il canone RAI si prescrive. Vediamo quali sono i casi in cui non bisogna pagare la tassa.

Anche per il canone RAI si applica la prescrizione decennale, prevista dall’art. 2946 del codice civile.

termine di prescrizione canone RAI
In quanto si prescrive il canone RAI? – InformazioneOggi.it

A stabilire tale principio è stata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 33213 del novembre 2023. I giudici hanno analizzato il caso di un uomo che aveva impugnato delle cartelle esattoriali relative a crediti erariali e tributi locali, contestando l’intervenuta prescrizione quinquennale. Il ricorso è stato accolto in primo grado ed è stato rigettato l’appello del Concessionario della riscossione.

Quest’ultimo, tuttavia, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello, lamentando l’erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale per i crediti erariali, cioè IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI, per la mancanza di una specifica norma derogatoria.

Canone RAI: termine di prescrizione decennale o quinquennale? Parola alla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha specificato che, relativamente a IRPEF, IRAP, IVA ed imposta di registro, il credito erariale legato alla loro riscossione si prescrive in 10 anni.

Per quanto riguarda le altre imposte dirette, i giudici hanno chiarito che, se non c’è una specifica previsione normativa, bisogna applicare il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile e non quello straordinario quinquennale dell’art. 2948 del codice civile.

È vero, infatti, che l’obbligazione tributaria ha scadenza annuale ma, allo stesso tempo, è dotata di una propria autonomia e il suo pagamento non è mai correlato a precedenti.

Questa regola vale anche per il canone RAI. Se, dunque, non c’è una norma che disponga un termine di prescrizione differente, si prescrive in 10 anni.

Nell’Ordinanza n. 33213, la Corte di Cassazione ha ribadito anche un ulteriore principio, già espresso in una precedente sentenza del 2016, in base al quale, la scadenza del termine perentorio stabilito per presentare opposizione o impugnazione di un atto di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva, comporta solo l’irretrattabilità del credito.

Non vi è, dunque, anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Di conseguenza, se per questi crediti è stabilito un termine di prescrizione più breve di quello ordinario, la semplice scadenza del lasso di tempo concesso per proporre opposizione non giustifica in alcun modo l’applicazione del termine breve dell’art. 2953 del codice civile. L’unica eccezione in tal senso si ha nell’ipotesi di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Per le ragioni che abbiamo appena illustrato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Concessionario della riscossione.

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