Anche i supplenti con contratto a tempo determinato possono usufruire dei permessi legge 104. Tanti, però, sono i dubbi.
La legge 104 tutela sia i lavoratori disabili sia i lavoratori che assistono un familiare con disabilità (il cosiddetto caregiver). Però, ciò è possibile solo se i docenti stessi o i docenti che assistono un familiare siano riconosciuti e certificati da una commissione medica come disabili gravi.
Se è chiaro che i permessi possono essere chiesti dai docenti con contratto a tempo indeterminato, i dubbi nascono in quelli che hanno firmato un contratto a tempo determinato oppure per le supplenze brevi. Infatti, questi ultimi si chiedono se anche a loro spettano i permessi legge 104 e soprattutto quanti giorni possono chiedere. Scopriamolo insieme.
Scuola e permessi legge 104: quanti giorni spettano ai supplenti? La risposta è chiara
La normativa è chiara: il personale della scuola, docenti e ATA, a prescindere dal contratto firmato (a tempo indeterminato, determinato o breve), può chiedere i permessi legge 104 (articolo 3, comma 3), per sé stesso, se disabile, o per assistere un familiare affetto da disabilità. Come detto, fondamentale è la dichiarazione della situazione di gravità redatta sia dalla commissione medica sia dal medico curante.
I giorni di permesso che spettano sono sempre 3, così come stabilito dalla legge 104 e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro del 29 novembre 2007. Tuttavia, esiste una differenza ma riguarda soprattutto chi chiede i permessi, se il docente disabile o il docente che assiste un parente con disabilità. Infatti, nel primo caso al docente disabile spettano 3 giorni di permessi retribuiti oppure 2 ore di permessi giornalieri retribuiti. In quest’ultimo caso, il calcolo si baserà sull’orario di servizio giornaliero: quindi, 6 ore giornaliere 2 ore di permessi; orario ridotto, solo 1 ora di permesso.
Invece, un docente che assiste un familiare ha diritto a 3 giorni mensili retribuiti, giorni che rientrano nel conteggio di contributi per la pensione.
Importante è anche considerare la scala delle priorità che prevede che la precedenza sui permessi sia data per prima al coniuge e poi ai genitori e, infine, ai parenti entro il secondo grado. Questi sono i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti (figli di figli).
Inoltre, al contrario del congedo straordinario di 2 anni, per usufruire dei permessi retribuiti non è necessaria la convivenza con il familiare disabile. Tuttavia, bisogna fare attenzione a questa condizione: se il familiare abita oltre i 150 chilometri dalla residenza del docente. In questo caso, il docente dovrà presentare un attestazione che confermi la sua presenza presso il familiare disabile.
I permessi legge 104 si chiedono presentando l’apposita domanda presso la segreteria della scuola e allegando alcuni documenti, tra cui:
- la certificazione ASL che attesta la gravità della disabilità personale o del familiare;
- una dichiarazione che attesti che il familiare disabile non sia ricoverato in una struttura o in ospedale a tempo pieno;
- una dichiarazione che attesti che il docente è l’unico familiare che può occuparsi del parente disabile.