L’INPS ha chiarito quando spetta l’esonero contributivo per i datori che assumono i titolari di Assegno di Inclusione. Ecco tutti i dettagli.
I datori di lavoro privati che decidono di assumere coloro che beneficiano dell’Assegno di Inclusione possono usufruire dell’esonero contributivo.
In particolare, l’agevolazione è valida per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, di almeno 12 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL ed entro la soglia massima di 8 mila euro all’anno.
Per i contratti a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, invece, spetta l’esonero contributivo al 50%, nel limite massimo di 4 mila euro su base annua.
L’INPS ha chiarito che possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, non necessariamente imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
È, però, necessario che inseriscano l’offerta di lavoro all’interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Sconto contributivo per assunzioni di titolari di Assegno di Inclusione: a quali rapporti di lavoro si applica?
Si ha diritto all’esonero contributivo nel caso delle assunzioni dal 1° gennaio 2024 con le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
- subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- di apprendistato;
- a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale;
- in somministrazione (lavoro interinale);
- subordinato, stipulati in virtù del vincolo associativo con una cooperativa.
È fondamentale, però, che al momento della prima assunzione incentivata, il lavoratore già percepisca l’Assegno di Inclusione.
Il beneficio, invece, è escluso per i rapporti di lavoro:
- a tempo indeterminato del personale con qualifica dirigenziale;
- intermittente;
- occasionale.
Nell’ipotesi di assunzione di un soggetto disabile percettore di Assegno di Inclusione, in seguito all’intermediazione svolta dagli Enti dell’art. 6, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 276/2003, dagli Enti del Terzo settore e da imprese sociali, tali Enti possono accedere a un contributo:
- del 60%, se facenti parte dei datori di lavoro ricompresi nell’art. 10, comma 1, del Decreto Legge n. 48/2023;
- dell’80%, se facenti parte dei datori di lavori ricompresi nell’art. 10, comma 2, del Decreto Legge n. 48/2023.
L’INPS specifica anche quali sono le sanzioni stabilite nell’ipotesi un cui vengano violate le norme che abbiamo appena elencato. Nel dettaglio, i datori di lavoro devono restituire lo sconto contributivo nel caso di licenziamento effettuato nei primi 24 mesi successivi all’assunzione, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Dovranno essere restituite anche le somme aggiuntive nelle ipotesi di omissione contributiva, licenziamento illegittimo, recesso del datore per mancato superamento del periodo di prova oppure del termine del periodo formativo di apprendistato e infine, di dimissioni per giusta causa.