Cosa fare se la tredicesima non viene consegnata al lavoratore? I rimedi garantiti dalla legge e le condizioni per sfruttarli.
La tredicesima altro non è che una mensilità retributiva ulteriore, versata a tutti i lavoratori subordinati e ai pensionati nel mese di dicembre. Nacque come elargizione volontaria da parte del datore di lavoro, ma oggi è un obbligo versarla – laddove prevista. Anzi la tredicesima è oggetto di un diritto garantito da tutti i CCNL applicati nel nostro paese.
Tuttavia non tutti i lavoratori non autonomi, la ricevono. Infatti chi ha un contratto di stage o tirocinio, non maturerà in ogni caso la tredicesima mensilità. Invece chi lavora secondo la formula dell’apprendistato, avrà diritto alla tredicesima, quantificata e stabilita tenuto conto dei vari mesi di lavoro.
Di seguito vedremo quali contromosse adottare, in caso di mancato versamento della tredicesima.
Tredicesima di fine anno non versata: come comportarsi?
Che fare se non viene versata la tredicesima entro dicembre? La domanda ha ragion d’essere, se pensiamo a tutti i lavoratori dipendenti (oltre ai pensionati), che ne hanno diritto per espressa disposizione del contratto collettivo di categoria. D’altronde è un compenso non indifferente, perché è da intendersi come ulteriore retribuzione che si aggiunge alle 12 buste paga mensili – quantificata sulla scorta dei mesi in cui si è lavorato durante l’anno. Pertanto il suo ammontare non è uguale per tutti.
La prima strada da percorrere per ottenere il dovuto, è procedere con un sollecito scritto di pagamento, tramite raccomandata o PEC. Esso andrà rivolto al datore o all’ufficio risorse umane dell’azienda per cui si lavora. In seconda battuta, il dipendente potrà affidarsi alla Direzione territoriale del Lavoro, che cercherà di mediare per ottenere il dovuto.
Se anche ciò non dovesse essere sufficiente, l’alternativa è quella di fare causa in tribunale, al fine di ottenere l’importo spettante con un decreto ingiuntivo. Qualora il giudice dia ragione al lavoratore, il datore di lavoro avrà 40 giorni di tempo per versare la somma o per opporsi, facendo proseguire l’iter in tribunale. I 40 giorni decorrono dal giorno della notifica del provvedimento del magistrato.
Ulteriori chiarimenti sull’erogazione della tredicesima
Ricordiamo, inoltre, che il pagamento della tredicesima è un obbligo ma il datore di lavoro può decidere di saldare il dovuto anche a rate, mese per mese, se il contratto lo consente. I vari CCNL possono indicare altresì dei giorni di “tolleranza” per la tredicesima, ovvero una finestra entro la quale il datore di lavoro può prendersi del tempo e posticipare il versamento della mensilità. Ma attenzione perché trascorso il termine, l’azienda sarà messa in mora e oltre alla tredicesima, dovrà pagare una porzione di interessi.
Ancora, vi sono CCNL che includono la possibilità di dimettersi per giusta causa, dal giorno posteriore a quello in cui la tredicesima doveva essere versata. Il lavoratore potrà comunque accedere all’ammortizzatore sociale della Naspi.
Infine, il diritto a richiedere la tredicesima (non versata) si prescrive in 3 anni.