Rinnovato il contratto della scuola: tante le novità per il personale docente e ATA. Ecco come cambiano i permessi retribuiti.
Il nuovo contratto Scuola, firmato il 18 gennaio 2024, entrato in vigore il 19 gennaio e valido per il triennio 2019/2021, contiene tante novità per il personale docente e ATA.
Tra queste ci sono quelle che riguardano i permessi retribuiti per motivi familiari e personali per il personale della scuola supplente con contratti a tempo determinato annuali o brevi. Novità anche per il congedo parentale.
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Scuola: permessi retribuiti personale docente e ATA supplenti
L’articolo 35 del nuovo CCNL Scuola (dal comma 12 al 16) modifica i giorni di permesso retribuiti per i docenti e ATA supplenti, se richiesti per motivi personali o familiari. In pratica, tale articolo abroga l’articolo 19 del precedente contratto 29/11/2017.
Nello specifico, si legge: “Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”.
Però, per il personale ATA i permessi possono essere fruiti ad ore, seguendo le modalità dell’articolo 67 (Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
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In sostanza, il nuovo contratto Scuola riconosce al personale supplente con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno il diritto di fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Può essere richiesto durante tutto l’anno scolastico.
Quindi, il nuovo contratto spiana le differenze tra i ruoli perché questo diritto, in precedenza, era rivolto solo al personale di ruolo.
Invece, per quanto riguarda il personale docente e ATA, che ha sottoscritto un contratto per supplenze brevi può usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di 6 giorni, per anno scolastico. Le indicazioni da seguire sono quelle contenute nel CCNL Scuola CCNL 29/11/2007, articolo 15, comma 2. Ricordiamo che per supplenze brevi ci si riferisce a contratti a tempo determinato “giornalieri” ma non annuale.
Nel nuovo contratto scuola 2024 ci sono novità importanti anche per quanto riguarda il congedo parentale. In sintesi, il congedo parentale sarà considerato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e non influenzerà le ferie accumulate. Però, i giorni di preavviso per la richiesta del congedo sono diminuiti: da 15 a 5. Tuttavia, sarà garantita ai genitori lavoratori la partecipazione alle procedure di mobilità, ma solo in caso di ricongiungimento con i figli di età fino a 12 anni.