L’Agenzia delle Entrate manda gli avvisi bonari nel caso di errori relativi alla Dichiarazione dei Redditi. Ma esiste un metodo per difendersi, ecco quale.
Gli avvisi bonari sono delle comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia in seguito a controlli formali effettuati sulla Dichiarazione dei Redditi presentata, dai quali sono emerse incongruenze.
Di solito, le problematiche riscontrate sono il mancato versamento di somme a debito oppure l’effettuazione di una compensazione indebita o non spettante, riscontrate in seguito a controlli automatici.
I contribuenti destinatari degli avvisi bonari hanno 30 giorni a disposizione (dalla data di ricezione dell’avviso bonario) per provvedere al pagamento in maniera totale o parziale (tramite rateizzazione) oppure per presentare istanza in autotutela e chiedere l’annullamento o rettifica dell’avviso bonario, perché si ritiene che l’Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore.
Come può essere richiesto l’annullamento dell’avviso e in che modo i contribuenti possono difendersi? Scopriamolo.
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Annullamento degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate: quando è possibile?
L’istanza di annullamento o rettifica dell’avviso bonario può essere inviata in una delle seguenti modalità:
- telefonicamente, tramite il Call Center dell’Agenzia delle Entrate. Bisognerà indicare agli operatori tutte le ragioni a sostegno della propria tesi;
- tramite istanza di autotutela in formato cartaceo, trasmessa a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
- attraverso i canali telematici CIVIS, accessibili tramite le credenziali valide per la consultazione del cassetto fiscale.
Per evitare problemi, dunque, coloro che ricevono la comunicazione dal Fisco devono verificare attentamente se quanto specificato nel provvedimento corrisponda al vero.
La notifica dell’avviso bonario al contribuente coinvolto può essere inviata in diverse modalità, a seconda che l’interessato abbia inviato la Dichiarazione dei Redditi servendosi o meno di un intermediario abilitato, ossia di un commercialista esperto, che si occupa di tale attività.
Se, infatti, si è rivolto a un intermediario abilitato, può delegarlo anche alla ricezione degli eventuali avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi in cui il professionista decida di accettare l’incarico, ha l’obbligo di comunicare l’esito al contribuente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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L’Ente invia gli avvisi bonari agli intermediari abilitati attraverso mezzi elettronici.
In alternativa, le comunicazioni vengono effettuate direttamente al contribuente interessato. Questo avviene nelle seguenti ipotesi:
- il contribuente ha scelto di presentare la Dichiarazione dei Redditi senza rivolgersi a un intermediario abilitato;
- l’intermediario ha deciso di non accettare l’incarico.
In tali casi, l’Agenzia delle Entrate invia la notifica al domicilio fiscale del contribuente, tramite raccomandata oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).