La quattordicesima mensilità arricchisce la busta paga dei lavoratori ma esistono dei criteri precisi per il suo calcolo.
Per maturare la quattordicesima, infatti, vengono presi in considerazione sia il numero di ore/giorni lavorati che il tipo di contratto collettivo a cui appartiene il lavoratore.
Durante il periodo che viene considerato per la maturazione della 14ma può capitare che il lavoratore si assenti, per le più svariate ragioni. Ecco che è necessario sapere quali sono le casistiche che permettono di non perdere l’accreditamento della mensilità “extra”.
Quattordicesima, sapevi che in alcuni casi i giorni di assenza sono utili al calcolo? Ecco tutti i casi previsti dalle normative attuali
Sono i contratti collettivi che vanno a poter identificare quali siano le tipologie di assenza utili o non utili al calcolo della quattordicesima mensilità.
Il calcolo per l’ammontare della quattordicesima non avviene in coincidenza con l’inizio dell’anno solare (ovvero dal 1gennaio) ma si considera il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Ecco perché, ad esempio, chi è stato assunto in estate non riceverà alcuna quattordicesima, o se il rapporto di lavoro è iniziato sempre ad esempio nel mese di aprile l’importo sarà molto basso, quasi nullo.
In linea generale, i periodi di assenza durante i quali il lavoratore matura comunque i ratei sono i seguenti:
- malattia (nei limiti del periodo contrattualmente previsto in cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione);
- congedo di maternità e paternità (comprensivi dei periodi di astensione anticipata e posticipata);
- infortunio e malattia professionale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- assenze a titolo di ferie, permessi, festività, ex festività, banca ore, ecc.;
- permessi per donare il sangue;
- periodi di preavviso non lavorato;
- congedo parentale.
Invece alcune tipologie di assenza dal lavoro vanno a incidere direttamente sul calcolo della quattordicesima mensilità, e solitamente sono i seguenti casi:
- malattia e infortunio che si estendono oltre il periodo massimo contrattualmente previsto;
- congedo per malattia del bambino;
- periodo di congedo non retribuito concesso per la permanenza all’estero in caso di adozione o affidamento internazionale;
- permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 per l’assistenza ai disabili;
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- congedo per eventi particolari di cui all’art. 4 della legge n. 53/2000;
- sciopero;
- aspettative e permessi non retribuiti;
- assenze ingiustificate;
- giorni di sospensione dal lavoro dovuti all’adozione di provvedimenti disciplinari;
- servizio militare o civile o richiamo alle armi.
Ecco che è importante sapere quali sono le tipologie di assenza che fanno ridurre a volte drasticamente l’importo della quattordicesima. Importo che, lo ricordiamo, di solito viene erogato nel mese di giugno dal datore di lavoro ma anche che questi può decidere di erogarla mensilmente.