L’INPS con il messaggio numero 750 del 20 febbraio 2024 offre precisazioni sull’accesso alle indennità NASPI e DIS-COLL.
I lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione hanno diritto alla NASPI o alla DIS -COLL a condizione che rispettino precise condizioni. L’INPS chiarisce i requisiti di accesso alle prestazioni.
La NASPI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – garantisce un’indennità per un massimo di 24 mesi ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione. La DIS-COLL, invece, si rivolge ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa rimasti senza lavoro e viene erogata al massimo per sei mesi con copertura della metà dei mesi di collaborazione. La domanda di NASPI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo. Il sussidio erogato non potrà superare i 1.550,42 euro nel 2024 sia con riferimento alla NASPI che alla DIS-COLL.
Con il messaggio numero 750 l’INPS avanza delle puntualizzazioni sui requisiti di accesso alle indennità di disoccupazione. Innanzitutto sottolinea come si considerino disoccupati i soggetti senza impiego che dichiareranno telematicamente la disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Dovranno dichiarare, inoltre, la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro in accordo con il Centro per l’Impiego.
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I dettagli sui requisiti richiesti per le indennità di disoccupazione
L’INPS ribadisce che le domande di NASPI e di DIS COLL avanzate dall’interessato all’ente della previdenza sociale siano equivalente ad una dichiarazione di immediata disponibilità. In caso contrario verranno applicate misure sanzionatorie a meno che il cittadino non giustifichi la mancata sottoscrizione del patto di servizio o il rispetto degli obblighi conseguenti. Il messaggio dell’INPS continua con puntualizzazioni sull’età per l’iscrizione ai Centri per l’Impiego essendo pervenute numerose domande in tal senso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito all’ente della previdenza sociale che per quanto riguarda il limite massimo di età di iscrizione al Centro per l’Impiego si debba considerare come esplicita previsione normativa l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato secondo il DPR 10 ottobre 2000 numero 333, articolo 1 comma 1. Non ci sono limiti di età, invece, per l’iscrizione al collocamento ordinario anche in considerazione dell’accesso a NASPI e DIS-COLL.
Significa che i lavoratori che perderanno involontariamente il lavoro potranno rilasciare immediata disponibilità come presupposto di riconoscimento delle prestazioni indipendentemente dall’età anagrafica. C’è, invece, un limite minimo di età riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si potranno iscrivere al Centro per l’Impiego unicamente i cittadini che hanno compiuto sedici anni. Al di sotto di questo limite anagrafico non sarà consentito richiedere la NASPI o la DIS-COLL.
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