Se il lavoratore subisce il collocamento a riposto per raggiungimento dei limiti di età o di servizio dovrà accettare una penalizzazione dell’assegno pensionistico?
La Manovra 2024 modifica il calcolo della pensione per i dipendenti pubblici con massimo quindi anni di contributi versati prima del 1996. I nuovi coefficienti di rendimento sono meno favorevoli di quelli precedenti.
Il collocamento a riposo d’ufficio è un obbligo della Pubblica Amministrazione nel momento in cui il dipendete raggiunge una determinata età. Nello specifico l’obbligo si attiva al compimento dei 67 anni di età con venti anni di contribuzione (pensione di vecchiaia) oppure dei 65 anni di età con diritto di pensione anticipata ordinaria ossia con 42 anni e dieci mesi di contributi (un anno in meno per le donne). Sarà la PA a verificare i requisiti del lavoratore e imporre, così, la fine del rapporto di lavoro per andare in pensione.
Che effetto avrà questo collocamento a riposo sull’assegno percepito mensilmente? Bisogna controllare eventuali penalizzazioni? La normativa prevede che le Pubbliche Amministrazioni tengano conto in modo unilaterale del momento in cui il dipendente viene collocato a riposo. Tale disposizione, però, non si scontra con il taglio delle pensioni anticipate retributive dei dipendenti ex INPDAP introdotto dalla Manovra 2024.
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Novità 2024 sul collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
Il taglio delle pensioni anticipate retributivi non si applica – secondo la Legge di Bilancio 2024 – ai casi di collocamento a riposto del dipendente per limiti di età o di servizio. Significa, dunque, che la pensione d’ufficio non porterà alcuna penalizzazione sull’assegno mensile. La Manovra ha introdotto un calcolo differente della pensione per i dipendenti pubblici con meno di quindici anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995.
Le annualità valorizzate con il sistema retributivo – quelle versate prima del 1996 – saranno calcolate con nuovi coefficienti di rendimento. In questo caso si avrà uno svantaggio essendo questi nuovi coefficienti meno favorevoli. Questa direttiva si applica su tutte le domande di pensionamento che arriveranno nel corso del 2024. Ci sono, comunque, delle eccezioni. Si escludono
- le pensioni di vecchiaia,
- le pensioni anticipate con maturazioni dei requisiti al 31 dicembre 2023 anche se il lavoratore continuerà a svolgere l’attività,
- le cessazioni dal servizio per compimento dell’età massima o raggiungimento dei limiti di servizio in base all’ordinamento di appartenenza,
- il collocamento a riposto d’ufficio per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio imposta da Leggi e regolamenti che disciplinano la Pubblica Amministrazione.
Considerando le esclusione, il ricalcolo con coefficienti meno generosi alla fine riguarda solo i dipendenti che scelgono il pensionamento anticipato che non hanno raggiunto l’età di collocamento a riposo nel 2024.
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