Alcuni dipendenti possono accedere alla pensione privilegiata. Scopriamo in cosa consiste e come si richiede.
La pensione privilegiata è una misura riservata a tutti i lavoratori dipendenti che si trovano in una condizione di infermità o lesioni per cause di servizio; o almeno all’inizio era così. Infatti, con l’introduzione della legge Fornero, ovvero dal 6 dicembre 2011, non spetta più ai dipendenti civili ma solo al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei carabinieri, delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco. Infine, spetta anche al personale del soccorso pubblico.
Scopriamo gli ulteriori requisiti, quando si può richiederla e come e, soprattutto, quali sono gli importi per il 2024.
Requisiti e importi della pensione privilegiata: ecco come richiederla
Per ottenere la pensione privilegiata bisogna che ci sia una condizione imprescindibile: l’invalidità del dipendente. Infatti, i benefici saranno assegnati in base al grado di invalidità secondo le tabelle A e B del DPR numero 834 del 30/12/1981. In particolare, la tabella A riguarda lesioni e infermità che danno diritto a una pensione vitalizia o a un assegno temporaneo. Invece, la tabella B riguarda lesioni o infermità con indennità una tantum.
Inoltre, per ottenere la pensione privilegiata ci sono due accertamenti da fare: l’accertamento clinico eseguito da una Commissione medica odontoiatrica (CMO) e l’accertamento del nesso di causalità eseguito dal Comitato di verifica per le cause di servizio (questo è definitivo).
Dall’accertamento clinico CMO devono emergere le seguenti informazioni:
- giudizio diagnostico;
- data in cui è stata riconosciuta l’infermità o la lesione;
- categoria di appartenenza;
- giudizio sull’idoneità al servizio;
- numero di anni (massimo cinque) per le patologie indicate nella tabella B;
- numero anni (da due a quattro) per cui l’assegno è rinnovabile, in caso di miglioramento;
- inabilità causata principalmente da motivi non legati al servizio.
Nel caso in cui le condizioni di salute dovessero peggiorare dopo ottenuto l’assegno di pensione privilegiata, il beneficiario potrà richiedere una revisione per aggravamento delle condizioni.
Riguardo all’assegno pensionistico, bisogna precisare che l’importo non è fisso perché dipende dalla tipologia di infermità, in base alle regole contenute nell’articolo 67 del DPR 1092/1973.
In pratica, se l’infermità è di prima categoria la pensione è al 100%. In caso contrario, ecco le percentuali:
- seconda: 90%;
- terza: 80%;
- quarta: 70%;
- quinta: 60%;
- sesta: 50%
- settima: 40%
- ottava: 30%.
Con 15 anni di servizio si raggiunge l’anzianità di pensione ordinaria. In questo caso, la pensione privilegiata è del 10% in più. Invece, per le categorie settima e ottava si prevede un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utili; tuttavia, il massimo ottenibile è il 44%.
I beneficiari ottengono un assegno rinnovabile (fino a un massimo di 5 anni) che può trasformarsi in assegno di pensione a vita, l’indennità una tantum (tabella B) oppure essere revocato, in caso di miglioramento della infermità.
Richiedere la pensione privilegiata è semplice. Infatti, si può fare tramite il sito INPS nella sezione dedicata, chiamando il Contact Center INPS oppure rivolgendosi al patronato o al CAF.