Il congedo 104 si può anche frazionare, evitando di conteggiare i festivi e consentendo il prolungamento della durata. Ecco come fare.
Il congedo straordinario è un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata massima di due anni, che spetta ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare disabile grave.
In particolare, i soggetti a cui spetta tale diritto sono elencati in base a una specifica scala di priorità e sono nell’ordine: il coniuge, l’unito civilmente o il convivente di fatto del disabile grave, il genitore (anche adottivo o affidatario), il figlio convivente, il fratello o la sorella, un parente o affine fino al terzo grado convivente del disabile grave. Il diritto al congedo passa al soggetto gerarchicamente inferiore se quello superiore è assente, deceduto o a sua volta affetto da disabilità grave.
Ma come va utilizzato il congedo? Vediamo cosa stabilisce la normativa.
Congedo straordinario frazionato: come si calcolano i giorni di permesso?
Nel caso in cui il lavoratore decida di utilizzare il periodo di congedo 104 in maniera continuativa (cioè per due anni di fila), tutti i giorni festivi ricompresi in tale lasso di tempo sono conteggiati nel congedo.
Con la Circolare n. 64 del 15 marzo 2001, l’INPS ha chiarito che è possibile frazionare la fruizione del congedo ed evitare che alcune giornate non lavorative (come i festivi, i sabati e le domeniche) possano essere ricomprese nel calcolo del periodo di congedo straordinario.
A tale scopo, è fondamentale che il lavoratore riprenda l’attività tra un intervallo e l’altro. Ad esempio, se Tizio si assenta per congedo dal lunedì al giovedì, il venerdì ritorna al lavoro e il lunedì riprende con la fruizione del congedo, il sabato e la domenica non verranno conteggiati e la durata dell’assenza retribuita potrà essere estesa.
L’Istituto di Previdenza precisa anche che se due periodi di congedo sono interrotti da ferie o altre assenze, nel calcolo delle giornate si inseriscono anche i sabati e le festività che ricadono nel lasso di tempo in cui non è stata prestata attività lavorativa.
La Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 sottolinea un ulteriore aspetto. I sabati e le domeniche non rientrano nel congedo se la domanda viene inviata dal lunedì al venerdì e se si ritorna a lavoro il lunedì successivo, oppure se il dipendente si assenta per malattia.
La Circolare n. 64/2001, infine, specifica che i lavoratori possono unificare i periodi di congedo con le ferie spettanti per legge. In tal caso, però, ogni giorno in cui non è stata svolta attività lavorativa (come il sabato, la domenica e i giorni festivi) che si sussegue subito prima o dopo le ferie, verrà conteggiato nel periodo di congedo.