Gli invalidi possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche senza dover rispettare alcune limite.
I contribuenti possono in linea generale portare in detrazione le spese mediche nella misura massima del 19%. Tale vincolo non sussiste per gli invalidi e i portatori di handicap.
I cittadini possono approfittare della detrazione delle spese mediche portandole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute. Tali spese dovranno essere documentate adeguatamente e i giustificativi conservati. Le detrazioni del 19% sono fruibili se le spese sono a carico di chi le ha sostenute nel limite di imposta lorda annua. L’agevolazione è ammessa anche in relazione ai costi sostenuti nell’interesse di familiari a carico (con reddito entro i 2.840,51 euro o 4 mila euro se under 24).
Il 19% è la detrazione IRPEF ammessa sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro. Significa che la detrazione spettante al contribuente è data dalla differenza tra la somma spesa in totale e la franchigia. Tutto questo cambia se il contribuente è una persona con invalidità o handicap. Per questi cittadini le spese mediche generiche e quelle per l’assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Rientrano nella deducibilità anche le spese per i familiari.
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Spese mediche delle persone con disabilità
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate si legge come le persone con disabilità possano portare in deduzione le spese mediche generiche e di assistenza specifica effettuate in casi di grave e permanente invalidità/menomazione. Ai fini della deduzione totale sono considerati invalidi i soggetti con il riconoscimento della Legge 104 (comma 1 oppure comma 3) e le persone riconosciute come invalide da altre Commissioni mediche pubbliche.
Per gli invalidi civili servirà l’accertamento anche della grave e permanente invalidità che dovrà essere dichiarata nella certificazione o ravvisata nei casi di invalidità totale o riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. La deducibilità è concessa anche ai grandi invalidi di guerra considerate persone con handicap in situazione di gravità. Tra le spese deducibili rientrano quelle mediche generiche – medicinali, prestazioni di un medico generico – e di assistenza specifica – assistenza infermieristica, riabilitativa, prestazioni rese da personale qualificato. Sono deducibili anche le spese sostenute dagli eredi con riferimento ad una persona deceduta.
Sono spese deducibili anche quelle sostenute per attività di ippoterapia e musicoterapia se prescritte da un medico e considerate indispensabili per chi ha la disabilità. Dovranno essere state eseguite, poi, in un centro specializzato da personale medico/sanitario specializzato. Tutte le spese citate, dunque, sono interamente deducibili dal reddito complessivo dal cittadino invalido o dai familiari che lo hanno a carico.
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