I debitori si chiedono se stipendio e tredicesima sono pignorabili e in caso di risposta affermativa se ci sono limiti previsti dalla Legge.
Il lavoratore che accumula debiti verso soggetti creditori hanno il timore di rimanere senza entrata mensile. Il pignoramento dello stipendio, infatti, è ammesso ma entro determinati limiti a tutela del cittadino.
Il pignoramento è un atto esecutivo che avvisa di un processo di espropriazione forzata. Consiste nel vincolare alcuni beni del debitore per restituire quanto dovuto al creditore. In debitore potrà continuare a disporre materialmente dei beni pignorati ma non possono mettere in atto comportamenti volti a sottrarre, distruggere o deteriorare gli stessi. Esistono vari tipi di pignoramento – immobiliare, mobiliare, presso terzi. Tra i beni pignorabili c’è lo stipendio.
La Legge, però, prevede che la quota teorica massima pignorabile corrisponda a 1/5 del reddito percepito ogni mese dal debitore. Questo per debiti ordinari. In caso di tributi dovuti allo Stato, invece, la quota è di 1/5 della retribuzione. Per i pignoramenti dell’AdE la soglia è di 1/10 per importi entro i 2.500 euro, 1/7 per importi entro i 5 mila euro e 1/5 oltre i 5 mila euro. Questi importi fanno riferimento allo stipendio netto.
Leggi anche >>> Una donazione può bloccare un pignoramento? La verità da conoscere
Pignoramento dello stipendio, su quali somme viene applicato?
Le soglie indicate per il pignoramento tengono conto della retribuzione netta quindi dopo che si sono sottratte le ritenute di legge (contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendenti, trattenute fiscali a carico del lavoratore, addizionali regionali e comunali, trattenute IRPEF).
Qualora siano attivi più pignoramenti allora la trattenuta complessiva dovrà essere inferiore alla metà dello stipendio netto. Occorre specificare che il pignoramento riguarda ogni somma spettante come stipendio, salario o indennità legata al rapporto di lavoro. Significa che le trattenute saranno applicate sulle dodici retribuzioni mensili ma anche sulle buste paga con mensilità aggiuntive. Parliamo della tredicesima e quattordicesima.
Se lo stipendio è stato accreditato precedentemente al pignoramento, le somme pignorate potranno riguardare unicamente la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. Bisognerà, quindi, prendere in considerazione lo stipendio netto e sottrarvi 1.603,23 euro (534,41 x 3). Sugli stipendi con accredito successivo, invece, si applicheranno i limiti generali. Per quanto riguarda le voci della retribuzione pignorabili sono le componenti che incidono sulla remunerazione del lavoro svolto. Si escludono, dunque, i rimborsi spesa, le trasferte, gli assegni familiari, i buoni pasto nonché le indennità di maternità e malattia. Non è pignorabile nemmeno il trattamento integrativo – ex Bonus Renzi – essendo una somma di natura fiscale e non retributiva.