Il convivente non coniugato va considerato nel nucleo familiare per l’ISEE? La questione è di vitale importanza

Una famiglia composta da due soggetti conviventi ma non coniugati e senza figli va considerata come un unico nucleo ai fini ISEE? Ecco cosa stabilisce la legge.

Le famiglie non sono più composte solo da soggetti uniti dal vincolo matrimoniale, ma anche da persone che condividono la stessa abitazione sulla base di un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza, non uniti rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

conviventi nello stesso nucleo familiare ISEE
I conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare per l’ISEE? – informazioneoggi.it

Il tal caso si parla di convivenza di fatto (o more uxorio). Tale situazione è particolarmente importante ai fini della dichiarazione ISEE, perché pone una serie di interrogativi circa la composizione del nucleo familiare.

Vediamo, dunque, come viene considerata la condizione dei conviventi di fatto ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare.

Conviventi non sposati: appartengono allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE?

L’ISEE 2024 per i soggetti conviventi di fatto non sposati (sia con figli sia senza) è soggetto alle stesse regole previste per le persone sposate.

Ai fini della determinazione dell’ISEE, infatti, viene presa in considerazione la composizione del nucleo familiare dichiarato presso l’Anagrafe del Comune di residenza. Una coppia formata da due soggetti non sposati ma che condividono la stessa abitazione è considerata come un unico nucleo familiare.

In base a quanto stabilito dalla legge, compongono lo stesso nucleo:

  • i soggetti che fanno parte della famiglia anagrafica, ossia coloro che sono inseriti presso il comune di residenza nel medesimo stato di famiglia alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Nel dettaglio, si tratta delle persone conviventi, unite da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o solo affettivo;
  • i soggetti che sono fiscalmente a carico, anche se non conviventi;
  • gli altri soggetti conviventi che sono fiscalmente a carico.

In altre parole, per il calcolo ISEE, il nucleo familiare si ritiene formato dai membri della cd. famiglia anagrafica.

I conviventi non sposati (anche senza figli) che hanno la stessa residenza e, per il Comune, costituiscono lo stesso nucleo familiare, soggiacciono alle stesse regole previste per l’ISEE per le coppie sposate e avranno, dunque, diritto agli stessi benefici, agevolazioni e detrazioni.

Sottolineiamo, infine, che i soggetti conviventi non sposati e con figli formano un unico nucleo familiare ai fini ISEE e vengono inseriti nella DSU del partener alla voce “altro componente nucleo familiare“. Per questo motivo, i conviventi sono a tutti gli effetti equiparati alle coppie sposate.

I genitori non sposati e non conviventi, invece, costituiscono due nuclei familiari differenti perché, in questo caso, manca il requisito della convivenza che sta alla base della famiglia anagrafica e che consente l’assimilazione alle coppie sposate.

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