Se il marito e la moglie non convivono vanno considerati nello stesso nucleo familiare ai fini ISEE o in due nuclei distinti? Ecco la verità.
L’ISEE è lo strumento che attesta la situazione economica equivalete delle famiglie italiane e che, dunque, calcola la loro ricchezza. Si tratta di un valore fondamentale perché consente di accedere alla maggior parte delle prestazioni, degli sconti, e dei bonus.
In base alla normativa vigente, ai fini ISEE, il nucleo familiare del richiedente coincide con la famiglia anagrafica, cioè quella formata da tutti i soggetti che coabitano, hanno la medesima residenza e risultano nello stesso stato di famiglia del Comune.
Si tratta di tutti coloro che sono uniti da un vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o affetto, al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Cosa succede nel caso in cui due coniugi hanno residenze diverse? Fanno parte dello stesso nucleo familiare oppure no? Vediamo cosa stabilisce la normativa.
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Nucleo ai fini ISEE per coniugi non conviventi: come si determina?
I coniugi che non hanno la stessa residenza appartengono al medesimo nucleo familiare, ma devono decidere insieme a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, cioè qual è la residenza familiare.
Al riguardo, l’art. 3 del DPCM n. 159/2013 stabilisce espressamente che due coniugi con residenza anagrafica diversa fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Se, invece, il nucleo è composto da figli con genitori non coniugati né conviventi, il genitore viene attratto nel nucleo del figlio, se viene presentato modello ISEE. Nel dettaglio, le informazioni relative al genitore non convivente e non coniugato vanno inserite nel quadro D della documentazione, nell’ipotesi in cui lo stesso genitore abbia presentato richiesta per le agevolazioni relative al diritto allo studio universitario in favore del figlio (ad esempio, le esenzione dal pagamento delle tasse) oppure per le prestazioni destinate ai minorenni (ad esempio, l’esenzione dalla retta dell’asilo nido).
In tali ipotesi, all’interno del Quadro FC1 “Dati del componente“, alla sezione “Anagrafica“, per specificare la relazione del genitore non convivente e non coniugato, deve essere trascritto il codice “GNC“.
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In conclusione, costituiscono lo stesso nucleo familiare ai fini ISEE i soggetti che sono sullo stesso stato di famiglia presso il Comune di residenza e, in particolare:
- coniugi conviventi;
- coniugi non conviventi;
- conviventi che non hanno contratto matrimonio ma che hanno la stessa residenza e risultano sullo stesso stato di famiglia;
- figli minorenni conviventi;
- figli maggiorenni non conviventi con i genitori.
In pratica, coloro che fanno parte di un determinato nucleo ai fini ISEE continuano a farne parte anche se si trovano in uno stato di famiglia diverso ma hanno ancora la residenza insieme alla famiglia originaria.