Lo schema di Decreto Legislativo cambia gli importi dei tributi speciali che i cittadini devono corrispondere all’Agenzia delle Entrate.
Scopriamo le modifiche apportate alle tabelle dei tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia delle Entrate, tabelle allegata al DL 533/1054 convertito dalla Legge 869 del 26 settembre 1954.
I cittadini possono richiedere online diversi certificati all’Agenzia delle Entrate e sfruttare numerosi servizi telematici. La digitalizzazione agevola la comunicazione tra ente e contribuenti e velocizza numerose pratiche. Grazie alle modalità online, infatti, si potranno evitare code o permessi al lavoro per ottenere un’attestazione. Nell’area tematica AdE è possibile richiedere, ad esempio, certificazioni relative alla situazione reddituale, al Codice Fiscale, alla Partita IVA, ai carichi pendenti e alla residenza fiscale.
Il servizio sul portale ufficiale è attivo dallo scorso 1° agosto 2023 e permette di accedere alle più diffuse tipologie di attestazioni rilasciate comunemente dall’Amministrazione finanziaria. Accedendo all’area tematica si potranno consultare i dettagli di ogni certificato nonché le modalità di richiesta telematica. Per ottenere il certificato di attribuzione della Partita IVA, ad esempio, bisognerà seguire il percorso “Servizio istanze e certificati” ricordando che tale attestazione così richiesta non prevede il pagamento di tributi speciali né dell’imposta di bollo.
Quanto si pagano i certificati e servizi dell’Agenzia delle Entrate
Le novità dello schema di Decreto legislativo sulle tabelle dei tributi speciali dovuti per i servizi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sono diverse. Abbiamo già accennato alla gratuità dell’attestazione Partita IVA con i titolari della stessa che non dovranno pagare alcun tributo speciale. Differente il caso di rilascio di certificati ed estratti di altra natura.
Si prevede un pagamento di importo compreso tra 4 e 16 euro. Sono esenti dal tributo, al pari delle attestazioni riguardanti il possesso della Partita IVA, i certificati sulla situazione reddituale, la doppia imposizione, l’iscrizione presso l’anagrafe tributaria e la residenza fiscale. L’attestato di residenza fiscale richiedibile anche per più tipologie di redditi prodotti nello stesso Stato estero non è soggetto all’imposta di bollo ma prevede il pagamento di un tributo speciale del valore di 3,10 euro. In caso di più pagine saranno richieste somme aggiuntive (0,15 centesimi per ogni pagina successiva alla prima).
Il DL modifica il prelievo su successioni e donazioni e razionalizza la disciplina dei tributi speciali da corrispondere per il rilascio e l’accesso a documenti e certificati richiesti all’Amministrazione finanziaria. Ha, nello specifico, raggruppato in due sole voci le attività per le quali vengono applicati i tributi. Per maggiori informazioni sui tributi speciali previsti dall’AdE rimandiamo al portale ufficiale dell’Agenzia.