Affinché le fatture delle spese sanitarie siano valide per l’ottenimento delle detrazioni IRPEF al 19% è necessario un adempimento. Scopriamo quale.
Tramite la Dichiarazione dei Redditi possono essere detratte anche le spese mediche e sanitarie sostenute nell’anno di imposta di riferimento.
L’agevolazione fiscale spetta sia per le spese sostenute dal dichiarante sia per quelle sostenute dal familiare a carico. Per ottenere il beneficio, inoltre, è necessario che il pagamento sia stato effettuato tramite uno strumento tracciabile (ad esempio, bonifico, carta prepagata o carta di credito, assegno). Possono essere pagati in contanti, ai fini della detrazione, solo i farmaci e i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Il contribuente, tuttavia, deve sempre dimostrare di aver sostenuto le spese e, dunque, deve conservare il cd. scontrino parlante, su cui è indicata la natura dell’acquisto, e il codice fiscale del beneficiario, la fattura o la ricevuta fiscale.
Le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19%, per l’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Se, ad esempio, Tizio nel 2023 ha affrontato dei costi (per se stesso o per i familiari a carico) parti a 500 euro, l’agevolazione fiscale del 19% si applica alla somma scaturente dalla differenza tra 500 e 129,11 euro.
Nel caso in cui, invece, l’importo dovesse essere inferiore alla franchigia, non si avrebbe diritto ad alcuno sgravio. Ma, oltre al rispetto dei requisiti che abbiamo appena elencato, la detrazione può essere ottenuta solo se si ha una determinata documentazione. Vediamo di cosa si tratta.
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Detrazione spese sanitare: le fatture e le ricevute non sono valide senza bollo
Per la richiesta delle detrazioni relative alle spese sanitarie, è necessario che sulle fatture e le ricevute esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro venga apposto il bollo di 2 euro.
Anche il costo del bollo, inoltre, è detraibile al 19%, come onere accessorio. È, tuttavia, obbligatorio che il bollo sia stato traslato sul cliente e segnalato a parte sulla fattura o sulla ricevuta.
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È opportuno specificare che qualora il contribuente riceva la documentazione senza il bollo, bisogna rispettare quanto indicato nella Circolare n. 14/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il contribuente può detrarre la spesa solo se paga il bollo al posto del professionista che ha emesso la fattura o la ricevuta, sanando, dunque, l’irregolarità. In pratica, sarà onere del contribuente comprare la marca da bollo ed apporla alla documentazione perché, in caso contrario, tali spese non potranno essere detratte.